Statuto Associazione - Assemblea-Comitato
Art. 6 Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3.Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e 1'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. Sia in prima che in seconda convocazione 1'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
6.Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7.Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del comitato;
eleggere il revisore unico;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art. 7 Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 9 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
assumere il personale;
nominare il segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.